
Il nuovo Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, prevede ulteriori norme per il contenimento del Coronavirus, sull’intero territorio nazionale. Infatti oltre alle nuove “zone rosse” relative alla Lombardia e ad altre 11 province, il decreto regola alcuni importanti comportamenti da seguire nel resto dell’Italia, quindi anche nella Regione Lazio. Anci Lazio ha riassunto le disposizioni nei punti che seguono, e raccomanda di seguire scrupolosamente tali direttive. Direttive che sarà fondamentale seguire anche nella città di Cassino:
a) Stop a
congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici
essenziali o di pubblica utilità; è sospesa ogni altra attività convegnistica o
congressuale;
b) sono
sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura,
compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o
privato;
c) sono
sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione;
d) restano
chiusi musei e istituti di cultura;
e) lo
svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo
a carico dell’esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un
metro
f) è
raccomandata in tutte le altre attività commerciali l’adozione di misure per
contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro;
g) sono
sospesi eventi e competizioni sportivi; resta comunque consentito lo
svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti
agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza la presenza di
pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per
controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio;
in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di
almeno un metro;
h) sono
sospese tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle
scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità
di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di
specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale,
oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie;
i)sono
sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
l) alla
riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie
per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;
m) i
dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle
attività, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità;
n) la
modalità a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
o) le
università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle
attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova; le
assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini
dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative
valutazioni;
p) è vietato
agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche
indicazioni del personale sanitario;
q) l’accesso
di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa,
hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della
struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni
di infezione;
r) il lavoro
agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata
dell’emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;
s) qualora
sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di
periodi di congedo ordinario o ferie;
t) è
disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto
sostenere le prove d’esame per la sospensione;
u) sono
previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di pena, i
casi sintomatici vengono posti in isolamento e si raccomanda di valutare la
possibilità di misure alternative al carcere. I colloqui visivi avvengono in
modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali può essere autorizzato
il colloquio personale ma a distanza di almeno due metri;
v)
l’apertura dei luoghi di culto è consentita solo con le adozioni di misure
organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e
religiose, compresi i funerali;
z) divieto
assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in quarantena.
Nessun commento:
Posta un commento